Associazione di promozione sociale
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L'approvazione della legge 7 dicembre 2000 n. 383, istituisce l'asssociazione di promozione sociale nella quale rientrano le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi ed i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Vengono comunque escluse dalla presente disciplina tutte quelle associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi privati (es. partiti politici, sindacati, associazioni professionali o di categoria)
Livello: Base
Area: Trasversale: Legislazione nazionale ed europea
Fonte 1: Il Terzo Settore e lo sviluppo dell'economia sociale e civile. Analisi del contesto. Numisma e Fondazione
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Glossario
Questo Glossario è stato possibile grazie a:
- Ilaria Baroni - ricerca
- Danilo Sordelli - database
si ringrazia inoltre il CESVOT che ha permesso la sua pubblicazione anche su questo sito.
