Parità di trattamento economico tra uomini e donne
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Il trattato che istituisce la Comunità economica ha sancito nel 1957 il principio della parità tra uomini e donne e l'articolo 141 stabilisce parità di retribuzione per lo stesso lavoro tra uomini e donne. Successivamente, a partire dal 1975, diverse direttive hanno esteso il principio della parità di trattamento all'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali al fine di rimuovere qualsiasi discriminazione nel mondo del lavoro in materia di sicurezza sociale, regimi legali e regimi professionali.\r\nAi programmi pluriannuali di promozione della parità di trattamento avviati negli anni 1980 la Commissione ha associato una strategia comunitaria (2001-2005) in modo da definire linee direttrici nel cui ambito tutte le attività comunitarie potranno contribuire al perseguimento dell'obiettivo volto ad eliminare le disparità di trattamento e promuovere la parità tra uomini e donne.\r\nIl trattato di Amsterdam ha inteso ampliare la portata dell'articolo 141, limitata alla parità di retribuzione, includendo la promozione della parità tra uomini e donne nell'articolo 2 del trattato CE in cui si enumerano i compiti assunti dalla Comunità. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata nel dicembre 2000, ribadisce che "la parità tra uomini e donne deve essere garantita in tutti i campi, tra cui l'occupazione, il lavoro e la retribuzione"
Livello: Avanzato
Area: Trasversale: Legislazione nazionale ed europea
Fonte 1: EUROPA GLOSSARIO
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Glossario
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- Danilo Sordelli - database
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