Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPGCE)

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Come la Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPGCE) assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati costitutivi da parte delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri. Creato nel 1989, il TPGCE introduce un duplice grado di giurisdizione il cui obiettivo consiste nel migliorare la tutela giurisdizionale dei soggetti sgravando l'onere della CGCE e nell'assicurare un regolamento più rapido delle cause.\r\nIl Tribunale di primo grado è composto da almeno un giudice per Stato membro (art. 224 del trattato che istituisce la Comunità europea). Lo statuto della CGCE fissa il loro numero a 27 giudici, nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, per un mandato di sei anni rinnovabile. Il presidente del TPGCE è eletto tra i giudici per un periodo di tre anni rinnovabile. Non esistono avvocati generali ma i membri del TPGCE possono essere chiamati a svolgere questa funzione. Inoltre, il TPGCE si riunisce in camere che contano da tra a cinque giudici. E' altresì possibile l'istituzione di un giudice unico. Al fine di alleggerire ulteriormente il lavoro della CGCE, il TPGCE è competente per l'insieme dei ricorsi diretti formati dai privati e dagli Stati membri (soprattutto annullamento, inadempienza e responsabilità), ad eccezione dei ricorsi attribuiti ad una camera giurisdizionale e di quelli riservati alla Corte (art. 225 TCE). Sulla base di un diritto d'iniziativa ripartito tra la Corte e la Commissione, possono essere istituite camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado talune categorie di ricorsi su materie specifiche. Questa possibilità è stata utilizzata per creare un Tribunale della funzione pubblica europea che esiste dal febbraio 2005. Infine, il Tribunale di primo grado può essere dotato di competenze pregiudiziali in talune materie specifiche definite dallo statuto della CGCE. Le sue decisioni possono formare oggetto di un'impugnazione dinnanzi alla CGCE, limitata in principio alle questioni di diritto
Livello: Avanzato
Area: Trasversale: Legislazione nazionale ed europea
Fonte 1: EUROPA GLOSSARIO
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