Con direttiva datata 22 febbraio 2008, il ministro dell’Interno Giuliano Amato ha indicato, per l’anno 2008, gli obiettivi ed i programmi da attuare per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 5 del D.P.C.M. 20 ottobre 1994 n. 755, recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della Riserva Fondo Lire UNRRA.
Secondo la direttiva e la successiva circolare, risultano prioritari le seguenti tipologie di intervento:
1. gli interventi rivolti alla integrazione degli immigrati nel contesto sociale e finalizzati alla prevenzione di situazioni e comportamenti a rischio di devianza, abbandono e degrado sociale, che potrebbero incidere sul livello di coesione sociale generando incertezze e perdita di senso di sicurezza nei cittadini e, soprattutto, in quelli appartenenti alle fasce più deboli, maggiormente esposti alle tensioni derivanti dal mancato inserimento dello straniero nel tessuto sociale. In particolare, i progetti dovranno riguardare: - l’integrazione culturale e linguistica - la formazione professionale e l’avviamento al lavoro - il sostegno socio-assistenziale;
2. i progetti per realizzazione o potenziamento dei servizi socio-assistenziali in favore di minori, anziani e disabili.
Per gli interventi di cui al punto 1), la richiesta potrà essere avanzata solo dagli enti pubblici inseriti in appositi progetti predisposti dai Consigli Provinciali Territoriali per l’Immigrazione, i quali esprimeranno anche il parere sull’ammissibilità dei progetti presentati, in relazione al medesimo punto 1) dagli organismi privati.
Pertanto, gli enti pubblici interessati dovranno inviare ai citati Organismi provinciali articolate proposte progettuali che, ove ritenute valide, saranno opportunamente esaminate, elaborate e trasfuse nei progetti che, una volta finanziati secondo le modalità indicate dalla Circolare N.05/2008, dovranno essere eseguiti dall’ente proponente.
Per la stessa tipologia di interventi potranno presentare progetti anche gli organismi privati aventi personalità giuridica ovvero regolarmente costituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o con requisiti espressamente previsti dalle specifiche legislazioni del settore e che svolgano da almeno 5 anni attività rientranti nello specifico settore.
Per gli interventi di cui al punto 2), potranno, invece, produrre progetti – e quindi ottenere il contributo – sia gli organismi privati in possesso dei sopra precisati requisiti, sia gli enti pubblici per i quali si prescinde, in tal caso, dal concorso dei Consigli Provinciali Territoriali per l’Immigrazione.
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